LA PESCASUB IN APNEA È SEMPRE VIETATA:

Nelle acque antistanti le zone frequentate da bagnanti fino ad una distanza di almeno 500 metri. Nello specifico è vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un arma subacquea carica. Altresì è sempre vietato mantenere l'arma carica fuori dall'acqua.

A distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta.

A distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate (per navi si intendono tutte le imbarcazioni che superano i 24 mt di lunghezza)

In zone di mare con regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti e nelle zone di ancoraggio, determinate dal compartimento marittimo. (si intendono zone soggette a transito continuo e segnalate sulle carte nautiche)

Divieto generale di uso apparecchi di respirazione (bombole) durante la pesca subacquea. In pratica si può erffettuare solo in apnea. E' consentita una bombola a bordo della barca di appoggio che non sia superiore ad una da 10 litri e vige l'obbligo che vi sia a bordo una persona pronta ad utilizzarala ma solo in caso di assistenza primaria. Se ci sono 2 persone di cui una effettua pesca in apnea e una l'immersione nelle vicinanze non è consentito. Si è in regola invece se la bombola è a bordo con una persona pronta a fare assistenza.

Può essere esercitata solo dopo i 16 anni di età. Non può essere ceduto un fucile subacqueo ad un minore di 16 anni. In tal caso è totalmente responsabile chi lo cede. 

Dal tramonto al sorgere del sole si intende come pesca notturna ed è sempre vietata, oltre che estremamente pericolosa e anti sportiva.

Divieto di pesca di coralli, molluschi (esclusi cefalopodi - polpi - seppie - calamari) e crostacei. 

Non è consentita più di una cattura di cernia bruna al giorno per persona.

Se vuoi conoscere tutto sulla pesca in apnea,

ti consiglio questo Manuale che è in pratica un Corso completo da leggere.

Manuale di pesca in apnea copertina web

 

 

Forse ti interessa anche conoscere l'autore di questo articolo:

bottone scopri chi è marco bardi

 

 

Torna a leggi e normative

Social Link

Facebook TwitterLinkedin